Art. 10.
(Autonomia).

      1. Ciascun ateneo fissa, sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, l'ordinamento dei corsi di studio.
      2. Spetta inoltre a ciascun ateneo:

          a) l'individuazione delle attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

          b) la fissazione dei requisiti di ammissione;

          c) la definizione di strumenti per l'orientamento agli studi;

          d) l'introduzione di strumenti per favorire la mobilità degli studenti;

          e) l'informazione sull'ordinamento degli studi.

      3. Le università, nell'ambito dell'attività di ricerca, garantiscono l'autonomia delle strutture preposte dai loro statuti alla determinazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca.