1. Ciascun ateneo fissa, sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, l'ordinamento dei corsi di studio.
2. Spetta inoltre a ciascun ateneo:
a) l'individuazione delle attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
b) la fissazione dei requisiti di ammissione;
c) la definizione di strumenti per l'orientamento agli studi;
d) l'introduzione di strumenti per favorire la mobilità degli studenti;
e) l'informazione sull'ordinamento degli studi.
3. Le università, nell'ambito dell'attività di ricerca, garantiscono l'autonomia delle strutture preposte dai loro statuti alla determinazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca.